Che vuol dire licenziamento per
giustificato motivo oggettivo?
La fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo รจ disciplinata allโart. 3 della Legge 604/1966 quale licenziamento per ragioni inerenti allโattivitร produttiva, allโorganizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; i motivi sottesi allโintimazione del licenziamento sono quindi di natura economica e afferiscono sostanzialmente alla scelta dellโimprenditore/datore di lavoro di rinunciare ad una posizione lavorativa o per far fronte ad esempio ad una contrazione del fatturato o anche per abbattere i costi dellโimpresa al fine di prevedere un maggior utile. In tal senso, dunque, il giustificato motivo oggettivo non implica necessariamente una crisi dellโimpresa ma puรฒ tradursi in una scelta rientrante nellโambito di una riorganizzazione dellโazienda e quindi in una scelta imprenditoriale non sindacabile in sede giudiziale in quanto espressione della libertร imprenditoriale costituzionalmente garantita.
Presupposto necessario ai fini della legittimitร del licenziamento per GMO tuttavia รจ lโeffettivitร della modifica organizzativa che ha determinato la soppressione del posto di lavoro e lโimpossibilitร di ricollocamento del lavoratore nellโambito della riorganizzazione dellโazienda.
Obbligo di repรชchege
Si parla di obbligo di repรชchage con riferimento allโobbligo gravante sul datore di lavoro di subordinare il recesso allโimpossibilitร di adibire il lavoratore ad altra mansione anche di livello inferiore, stante la recente modifica dellโart 2013 c.c. che ammette il demansionamento del lavoratore stesso.
Ultimo profilo che si ritiene di dover menzionare รจ quello relativa alla scelta del lavoratore da licenziare.
La disciplina sul licenziamento individuale non prevede dei criteri, sicchรฉ la Giurisprudenza ha inteso estendere al licenziamento individuale i criteri di scelta applicabili nel licenziamento collettivo, quali: carichi di famiglia, anzianitร di servizio e esigenze tecniche organizzative dellโimpresa.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo
e disciplina sanzionatoria applicata
La tutela riservata al lavoratore in ragione del riconoscimento in sede giudiziale dellโillegittimitร del licenziamento differisce a seconda delle dimensioni dellโazienda โ salvo il caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale atteso che in questi casi la disciplina รจ la stessa indipendentemente dalla dimensione occupazionale โ della data di assunzione del lavoratore e infine della natura del vizio del provvedimento espulsivo.
Per poter individuare la corretta disciplina applicabile caso per caso si deve, dunque, innanzitutto individuare la dimensione dellโazienda che si definisce โpiccolaโ quando occupa fino a 15 dipendenti nellโunitร produttiva, definita questโultima come la โsede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomoโ presso cui il lavoratore รจ assegnato. In sede giudiziale lโonere di provare la dimensione occupazionale grava sul Datore di Lavoro.
In secondo luogo la data di assunzione che ha determinato una differenziazione di disciplina tra vecchi assunti, ovvero quelli giร in forza alla data del 6.03.2015, e nuovi assunti, ovvero quelli assunti a tempo indeterminato dal 7.03.2015 ovvero quelli il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato, dopo periodo a termine, o stabilizzato, dopo un periodo di apprendistato, a partire dal 7.03.2015.
Ai vecchi assunti si applica la Riforma Fornero (art. 1, c. 42, L. 92/2012) mentre ai nuovi assunti il cd. Jobs Act ovvero il regime delle โtutele crescentiโ.
Infine, come accennato, la tutela varia in base alla natura del vizio del licenziamento che puรฒ determinarne la nullitร , la annullabilitร o lโinefficacia dello stesso.
Rispetto al tema trattato in questo articolo e, quindi, nellโipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possiamo affermare che per i lavoratori assunti dopo il 6.03.2015 (limitando lโindagine proprio a questโultimi essendo oramai passati quasi 10 anni dallโentrata in vigore del Jobs Act), deve applicarsi il regime di tutele crescenti disciplinato dal Dlgs n. 23/2015 che prevede essenzialmente una tutela di tipo obbligatoria ovvero di natura indennitaria.
In altri termini, per i dipendenti assunti da aziende piccole a decorrere dal 7.03.2015, in caso di licenziamento illegittimo perchรฉ privo del GMO addotto รจ prevista una tutela meramente indennitaria di importo variabile ma comunque non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilitร (calcolata sullโultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR).
Per i dipendenti (sempre nuovi assunti) di aziende grandi รจ prevista la risoluzione del rapporto con effetto dalla data di licenziamento piรน unโindennitร risarcitoria non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilitร .
Avvocato Matteo Proja
